La figura del “coordinatore di classe” deve essere prevista nel POF dell´istituto, ovvero deliberata dal collegio docenti ed adottata dal consiglio d’istituto (ai sensi dell’art. 3 c. 1 del D.P.R. 275/1999, il POF “esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa”). In quanto attività supplementare/aggiuntiva la retribuzione, in questo caso, è DOVUTA (e va obbligatoriamente stabilita nella contrattazione d’istituto).
Il dirigente scolastico deve conferire la nomina dell’incarico per iscritto. In tale nomina devono essere indicate
le mansioni che il docente dovrà svolgere e la relativa retribuzione accessoria.
L’incarico (a differenza degli altri due) richiede l’accettazione da parte del docente. L’assunzione dello stesso da parte di un docente, infatti, è assolutamente facoltativa perché non rientra né tra le attività obbligatorie regolate dal Contratto, né tra quelle obbligatorie per legge. Il DS, quindi, non può procedere unilateralmente all’affidamento di tali deleghe, per cui queste diventano operative solo dopo l’accettazione esplicita da parte dei docenti.
Un docente può svolgere contemporaneamente, e senza nessuna incompatibilità di funzione, l’incarico sia di segretario che di coordinatore all’interno dello stesso consiglio di classe (e può svolgere tali funzioni anche in più consigli di classe). Questo però è possibile solo in presenza del DS (o di altro docente delegato a presiedere).
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